STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE EX ALLIEVI approvato dall'Assemblea nell'adunanza del 12 maggio 2023
Art. 1 È istituita in Vercelli l’Associazione ex allievi del Liceo Ginnasio “Lagrangia” con sede in Vercelli presso il Liceo Ginnasio stesso.
Art. 2 L’Associazione è apolitica e non ha fini di lucro.
Art. 3 Scopo dell’Associazione è di mantenere il legame ideale e sentimentale con la vecchia scuola, tra le vecchie e le nuove generazioni di studenti; commemorare e celebrare i maestri ed allievi che particolarmente si sono resi benemeriti; contribuire all’incremento dei mezzi per iniziative culturali e assistenziali dell’Istituto; favorire riunioni e manifestazioni di ex allievi con ogni forma di attività culturale e sociale; vivificare e sviluppare i vincoli spirituali e morali esistenti fra gli ex allievi dell’Istituto, costituendo un centro permanente di relazioni al fine di mettere gli ex allievi in grado di amichevole appoggio nelle varie circostanze della vita.
Art. 4 Sono ammessi all’Associazione tutti gli ex allievi del Liceo Ginnasio “Lagrangia” che abbiano raggiunto il 18° anno di età, inclusi quelli che non abbiano completato il corso di studi presso detto Liceo. Possono altresì farne parte gli insegnanti ed ex insegnanti dell’Istituto.
Art. 5 L’ammissione dei soci è di competenza del Consiglio Direttivo.
Art. 6 La qualità di socio si perde per volontaria dimissione o per esclusione; questa avviene per deliberazione del Consiglio Direttivo, per gravi motivi di natura morale e per altre cause obiettivamente accertate dal Consiglio stesso.
Art. 7 Non è richiesta tassa d’iscrizione. La contribuzione annua è fissata annualmente dal Consiglio Direttivo. Sono consentite oblazioni volontarie. La qualità di socio e l’esercizio dei diritti associativi competono ai soggetti indicati all’art. 4 del presente Statuto, che siano in regola col pagamento della contribuzione annua. Le entrate sono costituite dalle quote sociali, dal ricavato dall’organizzazione di manifestazioni e dalla partecipazione alle medesime, da ogni altra entrata che concorra a incrementare l’attivo sociale.
Art. 8 Gli organi dell’Associazione sono: il Presidente, il Consiglio Direttivo, l’Assemblea.
Art. 9 Il Presidente rappresenta a tutti gli effetti legali l’Associazione; egli presiede le riunioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea.
Art. 10 Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo dell’Associazione; ne promuove l’attività ordinaria in conformità alle decisioni dell’Assemblea, deliberando a maggioranza semplice; è organo di controllo contabile dell’Associazione; forma e modifica lo Statuto dell’Associazione, recependo le proposte dell’Assemblea. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogniqualvolta il Presidente lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque almeno una volta all’anno. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei membri. Delle riunioni del Consiglio Direttivo è redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
Art. 11 Il Consiglio Direttivo si compone di 6 membri eletti dall’Assemblea più il Preside, membro di diritto, o un professore del Liceo Ginnasio “Lagrangia” da lui designato. Nel suo seno elegge il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere e il Segretario.
Art. 12 Il Consiglio Direttivo deve essere rinnovato ogni tre anni; sono ammesse le rielezioni.
Art. 13 L’Assemblea è l’organo normativo dell’Associazione e si compone di tutti i soci dell’Associazione; è convocata dal Consiglio Direttivo, almeno una volta all’anno. Essa è validamente costituita in prima convocazione quando è presente la metà dei soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. Delle riunioni si redige il verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.
Art. 14 Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa espresso riferimento agli artt. 36 e seguenti del Codice civile.